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CRONOTACHIGRAFO ALTERATO: CAMIONISTA BECCATO DALLA POLIZIA STRADALE

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Non c’è solo un rischio fisico per la collettività: alterare il disco del cronotachigrafo significa entrare in una spirale di illeciti amministrativi e penali, creare un cono d’ombra tra quello che dovrebbe essere e quello che si vuole far apparire (o nascondere) e nei coni d’ombra c’è spazio per la concorrenza sleale, per la qualità del trasporto e del traffico, per la sicurezza del lavoratore e di chi si trova sulla sua strada.

Un autotrasportatore stanco, o come nel caso di specie un conducente professionale al volante di un veicolo, a volte in pessime condizioni meccaniche, con un carico fantasma, è un vero e proprio ordigno antiuomo: esplode e uccide chi c’è attorno oppure esplode pian piano e gli effetti della sua detonazione ricadono nemmeno troppo piano su tutti gli anelli della catena di cui fa parte.

La Polizia Stradale di Lecce ha riscontrato ancora una volta, nel settore degli autotrasporti, la manomissione del cronotachigrafo.

Si tratta di uno strumento atto a registrare diversi dati, tra cui l’attività del conducente – guida, lavoro, disponibilità e riposo – le distanze percorse e le velocità tenute. La scorsa settimana è stato trovato un camionista con cronotachigrafo alterato. In particolare, il controllo è stato effettuato sulla S.S. 613, conducente campano di un autoarticolato che procedeva a velocità sostenuta per quella categoria di veicolo, in direzione di Brindisi, la pattuglia dopo averlo osservato nella marcia per diversi chilometri, ha proceduto al suo fermo.

Dalla lettura, le stampe rilevavano che il mezzo, durante la marcia e sotto il controllo diretto della stessa pattuglia della Stradale, prima ancora che fosse fermato, risultava fermo ed il conducente in riposo.

La circostanza immediatamente rilevata dagli agenti della Polizia Stradale è stata confermata successivamente presso un’officina autorizzata, raggiunta per gli accertamenti, dove veniva individuata, meticolosamente occultata  all’interno dell’abitacolo del veicolo, una scheda elettronica la quale, tramite un telecomando, alterava il funzionamento del tachigrafo digitale secondo la volontà del conducente.

                Dall’accertamento tecnico, emergeva un‘incongruenza chilometrica tra i dati effettivi registrati in ECU motore (centralina elettronica motore) e quelli indicati dal cronotachigrafo digitale installato su veicolo.

Infatti da un’attenta disamina dei dati estrapolati dalla predetta centralina, emergevano km 266.671, non registrati all’interno della memoria del tachigrafo omologato installato sul veicolo, risultavano però registrati e occultati all’interno della memoria del solo  dispositivo illegale.

Era evidente che, data la cospicua distanza percorsa, l’utilizzo del dispositivo illegale, non riguardava solo il viaggio corrente, era bensì protratto nel tempo e probabilmente l’uso riguardava altri conducenti, in modo da guidare più a lungo ed essere così più produttivi (e veloci) sottovalutando la pericolosità di queste azioni che vanno ad incidere sul bene primario della circolazione di tutti: la sicurezza.

                Conseguentemente, oltre alle contestazioni di legge a norma delle violazioni al Codice della Strada, pari ad euro 2563,00, si denunciava il conducente ed in concorso il titolare dell’azienda di trasporti all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 437 del Codice Penale per aver rimosso impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro.

venivano sottoposti a sequestro penale sia il dispositivo rinvenuto che la carta del conducente dell’apparecchio di controllo “cronotachigrafo digitale”,.

Inoltre, al conducente venivano detratti 10 punti sulla patente professionale,  oltre al ritiro della stessa per il successivo invio al Prefetto, il quale disporrà un provvedimento di sospensione per un periodo che va da 15 giorni a tre mesi.

Si è proceduto ad inoltrare le giuste segnalazioni allo SPESAL (Servizio Prevenzione sui luoghi di lavoro), all’Albo degli Autotrasportatori presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile nonché all’Ufficio provinciale del Lavoro ove ha sede l’impresa di trasporto.

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