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SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE POLIZIA LOCALE, LA RISPOSTA DELLA REGIONE È LACUNOSA. ROMEO: “POCA TRASPARENZA E MOLTI ASPETTI CHE NUTRONO DUBBI”

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La nota diramata dalla Sezione Enti Locali della Regione Puglia, a firma del dirigente e dei due Direttori della Scuola di Formazione Regionale Polizia Regione (allegato 1), in merito alla partecipazione degli operatori ai corsi di formazione, pone poca chiarezza ed è fonte di forti dubbi.

In seno all’attività sindacale svolta nei diversi Comuni della Provincia di Lecce, sono stati riscontrati molti interrogativi e notevoli dubbi, espressi da amministratori, comandanti ed operatori di P.L., circa la natura di alcuni atti e di alcune problematiche inerenti l’avvio e la probabile partecipazione degli operatori di P.L. alla Scuola di formazione della Polizia Locale.

Per questo motivo inviavo una richiesta di chiarimenti al dirigente responsabile della Sezione Enti Locali, dott. Antonio Tommasi, in funzione, anche, della nota diramata a tutti i Comandi di P.L. della Regione Puglia. (Allegato 1 e 2)

Nella richiesta pongo dei quesiti di notevole importanza, riguardanti alcuni aspetti fondamentali inerenti la Scuola di Formazione di Polizia Locale.

Alla mia richiesta il Dott. Tommasi, risponde con una nota (Allegato 3) per la quale non posso che evidenziare il mio profondo rammarico rispetto al contenuto della risposta che lascia inalterati i dubbi e el incertezze.

Nessuna risposta, egli dedica, alla mia importantissima richiesta, di conoscere l’eventuale atto di valenza normativa con cui si prorogano i termini di scadenza perentori stabiliti dall’art. 10 comma 9 del Regolamento Regionale nr. 11/2017. (Allegato 3)

L’importanza di conoscere l’esistenza di una proroga al termine perentorio, fissato dal regolamento (scadenza termine ottobre 2018 e non 31/01/2019), e  legata al fatto che, in assenza di tale proroga che sia sancita con Decreto del Presidente o con Delibera di Giunta Regionale, tutti gli Enti, ad oggi, risultano essere inadempienti rispetto all’adeguamento e quindi, stando a quando determinato dall’ufficio di Vice Presidenza in data 05/12/2018, sarebbe consentito solo al personale degli enti che hanno adeguato intro il termine i propri regolamenti. (Allegato 4)

E proprio in merito alla mia richiesta di conoscere se un’amministrazione comunale che non abbia adottato il regolamento nei termini prescritti, possa far accede ugualmente gli operatori di P.L. ai corsi di formazione, il Dirigente del settore Enti Locali della Regionale Puglia, non risponde.

La nota del Dirigente relega solo due capoversi, dedicando una piccola risposta, in relazione all’impossibilità dei Comandanti inadempienti rispetto all’adozione del regolamento, di accedere alle scuole in qualità di docente e in merito alla frequenza degli eventuali Agenti chiarendo che a tali corsi parteciperanno, a tutti gli effetti, come servizio prestato, e specificando che gli oneri sono a carico del Bilancio dell’amministrazione locale di appartenenza.

Quindi oltre agli esosi costi per le amministrazioni nulla, invece, dice, in relazione alle modalità di ingresso e se, così come prescrive la legge regionale, i corsi verranno effettuati da tutti gli operatori di P.L. che ne hanno diritto.

E’ chiaro ed evidente che la mancanza di risposte chiare e certe rende ancora più insidiosa l’interpretazione della normativa e, soprattutto, amplifica la confusione nell’ambito dei Comandi sui termini di scadenza e, in particolare, sulla opzione di partecipazione o meno degli agenti ai corsi, ciò anche in funzione del risicatissimo numero di partecipanti sancito nella nota ufficiale 80 partecipanti per tutta la Puglia.

I corsi sono rivolti solo a 80 operatori di PL, su scala Regionale, stabilendo che: “nella definizione degli elenchi dei partecipanti a ciascun corso, si terrà conto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti disponibili tra i diversi Corpi/servizi di PL, anzianità di servizio.” Evidenziando poca chiarezza e nessuna indicazione rivolta ai comandanti dei diversi comandi su quali siano i criteri di ripartizione e, soprattutto, sulla proporzionalità dei posti.

Da questo si evince solo un aspetto, ahime, abbastanza grave e cioè: le procedure di ingresso alla Scuola Regionale limitano il diritto di accesso a tutti gli operatori emarginando, di fatto, la possibilità di ogni ex Maresciallo di accedere al grado di ISPETTORE.

E si prospetta questa limitazione dell’ingresso come violazione dell’art. 97 della Costituzione rispetto all’imparzialità dell’azione amministrativa.

TUTTO CIO’ E’ GRAVISSIMO.

E’ chiaro che di fronte a tale assenze di risposte, a tale assenza di chiarezza e di trasparenza valuteremo tutte le necessarie azioni al fine di ottenere chiarezza e risposte certe.

Credo che sia importante che tutti, ad ogni livello, abbia necessita di avere questi chiarimenti per poter procedere nella piena legittimità delle azioni e procedure previste dal Regolamento.

Antonio Romeo
Dirigente Provinciale UIL FPL

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