21.7 C
Nardò
venerdì, Marzo 29, 2024
mmt
calignao
calignao
mmt
calignao
calignao
mmt

CORTE DEI CONTI – L’AMMINISTRAZIONE RISI SI COMPORTÒ CORRETTAMENTE. L’ATTUALE DOVRÀ PAGARE 11MILA EURO DI SPESE LEGALI. ERRORI NELL’ISTRUTTORIA CONTESTATI DAL MAGISTRATO

- Advertisement -
ramundo
materassi
toma casa
new pergola_pergola
banner fiorentino
neretum
lavaggio cani
vergaro

È stato un cavallo di battaglia, forse il più potente mai stato sellato, dell’attuale Amministrazione per distruggere politicamente e professionalmente l’ex sindaco. E’ morto il cavallo.

REPUBBLICA ITALIANA DECR. 6/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia
In composizione monocratica in persona del consigliere Pasquale Daddabbo, in funzione di giudice designato, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel giudizio ex art. 133 Codice Giustizia Contabile, iscritto al n. 34001 del registro di segreteria, per l’applicazione di sanzioni pecuniarie di cui all’art. 31, comma 31, della L. n. 183/2011, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Puglia nei confronti dei seguenti amministratori e funzionari del Comune di Nardò, sig.ri:
1. Risi Marcello, Sindaco p.t., nato a Nardò il 3 settembre 1966 ed ivi residente, alla Via Ruffini, 30, rappresentato e difeso da se stesso, quale avvocato del libero foro e dall’avv. Germano Scarafiocca, elettivamente domiciliato in Nardò presso lo studio dell’avv. Marcello Risi alla via Aldo Moro n. 5,
2. Losavio Pietropaolo, consigliere comunale p.t., nato a Nardò il 28 giugno 1956 ed ivi residente alla Via Lungomare Giulio Verne, 42, non costituito,
3. Calabrese Salvatore, consigliere comunale p.t., nato a Nardò il 5 agosto 1944 ed ivi residente al Viale della Costituzione, 23, int.6, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Risi e Germano Scarafiocca ed elettivamente domiciliato in Nardò presso lo studio legale del primo, alla via Aldo Moro n. 5,
4. Tiene Antonio, Presidente del Consiglio comunale p.t., nato a Nardò il 19 gennaio 1981 ed ivi residente alla Piazza Elia, 8, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Bonsegna ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore in Nardò alla via Leonardo da Vinci n. 54,
5. Luci Rocco Antonio, consigliere comunale p.t., nato a Molochio (RC) il 20 settembre 1958 e residente in Nardò, alla Via Beethoven, 16, non costituito,
6. Piccione Daniele, consigliere comunale p.t., nato a Nardò il 24 marzo 1967 ed ivi residente alla Via Bonifacio IX, 15/A, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Risi e Germano Scarafiocca ed elettivamente domiciliato in Nardò presso lo studio legale del primo, alla via Aldo Moro n. 5,
7. Gaballo Gianni Giuseppe, consigliere comunale p.t., nato a Nardò il 5 maggio 1972 ed ivi residente alla Via Petrocelli, 16, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Risi e Germano Scarafiocca ed elettivamente domiciliato in Nardò presso lo studio legale del primo, alla via Aldo Moro n. 5,
8. Parisi Daniele, consigliere comunale p.t., nato a Nardò il 23 ottobre 1985 ed ivi residente alla Strada Masserei n.115, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Risi e Andrea Frassanito ed elettivamente domiciliato in Nardò presso lo studio legale del primo, alla via Aldo Moro n. 5,
9. Cavallo Antonio, consigliere comunale p.t., nato a Nardò il 25 settembre 1943 ed ivi residente alla Via Rismondo, 48, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Risi e Germano Scarafiocca ed elettivamente domiciliato in Nardò presso lo studio legale del primo, alla via Aldo Moro n. 5,
10. My Tommaso Roberto, consigliere comunale p.t., nato a Nardò il 10 marzo 1962 ed ivi residente alla Via B. Tanza, n.67, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Risi e Germano Scarafiocca ed elettivamente domiciliato in Nardò presso lo studio legale del primo, alla via Aldo Moro n. 5,
11. Vaglio Sergio, consigliere comunale p.t., nato a Leverano il 18 ottobre 1956 e residente a Nardò alla Via A. Volta, n.67, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Risi e Andrea Frassanito ed elettivamente domiciliato in Nardò presso lo studio legale del primo, alla via Aldo Moro n. 5,
12. Frassanito Andrea, consigliere comunale p.t., nato a Lecce il 17 ottobre 1972 ed ivi residente, alla Via Maria Montessori, n.16, rappresentato e difeso da sé stesso, quale avvocato del libero foro e dall’avv.to Marcello Risi ed elettivamente domiciliato in Nardò presso lo studio legale di quest’ultimo, alla via Aldo Moro n. 5,
13. Muci Michele, consigliere comunale p.t., nato a Nardò il 13 aprile 1973 ed ivi residente alla Via G. Carducci, n.24, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Risi e Germano Scarafiocca ed elettivamente domiciliato in Nardò presso lo studio legale del primo, alla via Aldo Moro n. 5,
14. Coppola Maria Antonietta, consigliere comunale p.t., nata a Nardò il 28 settembre 1957 ed ivi residente alla Via Piemonte, n.14/A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Risi e Germano Scarafiocca ed elettivamente domiciliata in Nardò presso lo studio legale del primo, alla via Aldo Moro n.5,
15. Castrignanò Maria Jose, responsabile del servizio finanziario p.t., nata a Copertino il 15 aprile 1966 e residente in Lecce alla Via Varese, n.45, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi ed elettivamente domiciliata in Bari alla via S. Cognetti n. 58 presso lo studio dell’avv. Michele Didonna,
16. Leopizzi Giuseppe, responsabile del servizio finanziario p.t., nato a Lecce il 19 febbraio 1966 e residente a Merine frazione di Lizzanello (LE) alla Via delle Magnolie, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi ed elettivamente domiciliato in Bari alla via S. Cognetti n. 58 presso lo studio dell’avv. Michele Didonna.
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa.
Sentiti, nella camera di consiglio del 20 marzo 2018, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Anna Rossano, il P.M., dott. Pierpaolo Grasso, l’avv. Marcello Risi per sé stesso, per i convenuti suoi assistiti e su delega dell’avv. Bonsegna per il convenuto Tiene Antonio, e l’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi per i convenuti Castrignanò e Leopizzi.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 133 C.G.C. depositato il 15 dicembre 2017, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio gli amministratori e funzionari pro tempore del Comune di Nardo sopra indicati per sentirli condannare, previo accertamento della circostanza che il patto di stabilità del 2012 è stato conseguito dal Comune di Nardò mediante le forme elusive esposte nello stesso atto, al pagamento delle sanzioni previste dall’art. 31, co. 31, della legge 183/2011 nella misura massima prevista per legge prendendo a riferimento, per il Sindaco, i consiglieri comunali ed il Segretario comunale-responsabile del settore finanziario p.t., l’indennità percepita nel dicembre 2012, mentre per la Dott.ssa Maria Josè Castrignano, responsabile del settore finanziario subentrata al dott. Leopizzi, la retribuzione percepita nel mese di marzo 2013, importi distintamente indicati per ognuno di essi.
La chiamata in giudizio prende avvio dalla Delibera n.162/PRSP/2014 del 10 settembre 2014 con cui la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, dopo aver accertato che il Comune di Nardò non aveva rispettato il patto di stabilità per l’anno 2011 in quanto aveva proceduto al riconoscimento di una minima parte dell’intera massa debitoria esistente, aveva evidenziato che analoga situazione si riscontra relativamente all’esercizio 2012, essendo stato, anche in questo caso … posticipato all’esercizio successivo il riconoscimento di debiti maturati nel 2012 per un importo di circa €.1.260.000,00, ma di non avere, tuttavia, elementi istruttori sufficienti (quale soprattutto la tempistica dei relativi pagamenti) per accertare se tale posticipazione abbia inciso sulle risultanze del patto di stabilità del 2012.
Il requirente contabile ha esposto che dalla successiva attività istruttoria posta in essere è risultato che il Comune di Nardò, con nota prot.11679 del 28 marzo 2013, ha certificato al Ministero dell’Economia e Finanze il rispetto del patto di stabilità, attestando che rispetto all’obiettivo finale del 2012 il patto risultava rispettato per €.691.000,00; sarebbero emersi, però, importantissimi fatti rilevanti ai fini della verifica circa l’avvenuta elusione, da parte del Comune di Nardò, del patto di stabilità relativamente a tale anno.
La Procura regionale ha allegato che anche nel 2012 è stata ripetuta l’operazione del rinvio di debiti fuori bilancio relativi a debiti già certi ed esigibili senza alcun apparente motivo se non, appunto, quello, debitamente omesso, di evitare lo sforamento del patto di stabilità.
In particolare il requirente contabile ha evidenziato che le delibere n.181,182,183,184,185, 186, 187, 190, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 213, 219 del 14 dicembre 2012 – per le quali sin dal 2011 erano stati predisposti ed accettati dai creditori i piani di rateizzo dei debiti e nei casi di cui alle delibere 203, 204 e 205 avevano ad oggetto sentenze passate in giudicato od esecutive pronunciate dal tribunale amministrativo e dal giudice civile – su impulso del Sindaco erano state rinviate, senza alcuna motivazione, sulla scorta di immotivate necessità di ulteriori chiarimenti ed i relativi debiti erano stati poi riconosciuti nella seduta del 17 maggio 2013 allorquando venivano pedissequamente riproposti, senza alcun successivo chiarimento.
Il requirente contabile ha poi dedotto che la palese operazione, volta a porre in essere la condotta elusiva del patto di stabilità, emerge anche dal dibattito in aula a seguito della proposta di rinvio delle deliberazioni di che trattasi allorquando un consigliere comunale evidenziava che tale situazione confermava lo sforamento del patto di stabilità per l’anno 2011 trattandosi di proposte di delibere già presentate in tale anno e lo stesso sindaco rappresentava che alcuni debiti (fatture Enel Sole) risalivano all’anno 2009.
Riportando il contenuto dell’attestazione (ritenuta fidefacente) dell’attuale Dirigente dell’Area Finanziaria del Comune di Nardò – secondo cui l’ammontare dei debiti fuori bilancio indicati nelle proposte di delibere rinviate o ritirate nel 2012 era pari ad Euro 1.180.390,16 di cui, secondo gli accordi di rateizzazione, Euro 898.052,28 da imputare all’esercizio 2012 (di questi €. 19.186,78 già liquidati in anticipo prima del riconoscimento) – il requirente contabile ha sostenuto che la mancata doverosa approvazione dei debiti fuori bilancio predetti nel corso dell’esercizio 2012 ha palesemente influito sul rispetto del patto di stabilità, giacché la loro approvazione avrebbe comportato il mancato rispetto dello stesso.
In proposito ha richiamato:
– la Circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze 14 febbraio 2012, n.5 che, nell’evidenziare alcuni esempi di “pratiche elusive” cita espressamente “l’imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (patto di stabilità)”;
– l’orientamento espresso dalla Sez. Contr. Liguria, con la deliberazione 2 marzo 2015, n.13/2015 ove si sostiene che “il comportamento posto in essere dall’ente, e cioè violare consapevolmente le norme del testo unico degli enti locali che impongono il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sembra, per tabulas, configurare una tipica forma elusiva del rispetto del patto di stabilità”.
Rilevate, inoltre, le tardive attività poste in essere dall’organo politico che, pur a conoscenza della mole di debiti fuori bilancio (rinvenienti gran parte da mancati riconoscimenti da effettuare già nel 2011), aveva aspettato l’ultima seduta utile dell’esercizio 2012 per rinviare ulteriormente gli stessi, il rappresentante della Procura regionale ha ritenuto sussistenti i presupposti affinché questa Sezione giurisdizionale, accertata la violazione, mediante elusione, del patto di stabilità del Comune di Nardò, proceda ad irrogare la sanzione prevista dall’art.31, comma 31, della L.183/2011. Ha chiesto, quindi, l’applicazione della sanzione a carico di tutti i consiglieri comunali che hanno favorevolmente votato alle deliberazioni sopra indicate, con le quali si è proceduto al rinvio del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nonché dei responsabili del settore finanziario in carica al momento in cui sono stati posti in essere sia i predetti atti elusivi, sia la certificazione presentata al Ministero con la quale si è attestato l’avvenuto rispetto del patto di stabilità.
Il requirente contabile ha sostenuto che tali soggetti erano pienamente edotti e consapevoli dello stato in cui versava l’ente soprattutto in ragione delle diatribe conseguenti alla mancata certificazione relativa al rispetto del patto nell’anno 2011 verificatasi per gli stessi analoghi motivi e, pertanto, erano in possesso di tutti gli strumenti utili, oltre che della specifica competenza a ricondurre l’attività di gestione, nell’alveo della legittimità: in particolare nella relazione dell’organo di revisione presentata in data 14 ottobre 2012 sul rendiconto 2011, il Collegio aveva stigmatizzato i comportamenti elusivi posti in essere nell’anno precedente.
In base alle contestazioni appena sintetizzate il requirente contabile ha quantificato la sanzione nella misura massima prevista per legge, secondo i criteri indicati all’inizio, chiedendone l’applicazione negli importi seguenti a carico di ciascun convenuto: Risi Marcello, Sindaco p.t. €.23.979,60, Losavio Pietropaolo, consigliere comunale p.t. €.1.512,20, Calabrese Salvatore, consigliere comunale p.t. €.2.646,00, Tiene Antonio, Presidente del Consiglio comunale p.t. €.15.415,40, Luci Rocco Antonio, consigliere comunale p.t. €.1.512,20, Piccione Daniele, consigliere comunale p.t. €.2.268,00, Gaballo Gianni G., consigliere comunale p.t. €.756,00, Parisi Daniele, consigliere comunale p.t. €.1.890,00, Cavallo Antonio, consigliere comunale p.t. €.2.268,00, My Tommaso Roberto, consigliere comunale p.t. €.2.268,00, Vaglio Sergio, consigliere comunale p.t. €.2.646,00, Frassanito Andrea, consigliere comunale p.t. €.2.268,00, Muci Michele, consigliere comunale p.t. €.2.646,00, Coppola Maria Antonietta, consigliere comunale p.t. €.2.268,00, Leopizzi Giuseppe, responsabile del servizio finanziario p.t. 17.042,28, Castrignanò Maria Jose, responsabile del servizio finanziario p.t. subentrato al Leopizzi €.8.217,81.
I convenuti Risi Marcello, Calabrese Salvatore, Piccione Daniele, Gaballo Gianni Giuseppe, Cavallo Antonio, My Roberto Tommaso, Muci Michele e Coppola Maria Antonietta si sono costituiti in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Marcello Risi e Germano Scarafiocca che hanno depositato una memoria unica di contenuto identico a quella presentata dagli avv.ti Frassanito Andrea e Risi Marcello, costituiti in giudizio per conto dei convenuti, Frassanito Andrea, Parisi Daniele e Vaglio Sergio.
Con tali scritti difensivi i predetti convenuti hanno eccepito:
– l’abrogazione della norma di cui all’art. 31 della legge 12.11.2011 n. 183 ad opera dell’art. 1, co. 707, della legge 28.12.2015 n. 298;
– l’erroneità dei calcoli elaborati dall’attuale dirigente del servizio finanziario in quanto la quota dei debiti fuori bilancio di parte corrente da imputare all’esercizio 2012, relativo alle proposte di delibere rinviate, indicate dalla Procura regionale, ammonta ad €. 161.270,50 e risulta già confluito nell’ammontare delle spese finali indicato nel prospetto della certificazione del patto di stabilità mentre l’importo complessivo della quota dei debiti fuori bilancio relativa a spese in conto capitale da imputare all’esercizio 2012 ammonterebbe ad €. 569.080,96, di talché anche l’eventuale computo di tale importo non avrebbe comportato lo sforamento del patto stesso;
– la non obbligatorietà del riconoscimento dei debiti fuori bilancio atteso che gli stessi si riferivano ad annualità risalenti nel tempo e che il Commissario prefettizio, in carica prima dell’elezioni amministrative del giugno 2011, con propria deliberazione n. 146 del 26.5.2011 li aveva ritenuti non riconoscibili;
– l’assenza di dolo in quanto proprio per superare il suddetto provvedimento del commissario prefettizio si imponeva una rigorosa verifica delle singole vicende;
– la pendenza tutt’ora del ricorso dinnanzi al TAR Lazio avverso lo sforamento de patto di stabilità per l’anno 2011.
In base alle sopra indicate deduzioni difensive i predetti convenuti hanno chiesto di rigettare il ricorso proposto perché infondato in fatto e in diritto e disporre l’archiviazione del procedimento senza comminare alcuna sanzione. In subordine hanno chiesto l’applicazione della sanzione minima trattandosi di debiti risalenti ad anni precedenti l’insediamento degli amministratori nei confronti dei quali si chiede la sanzione.
Il convenuto Tiene Antonio si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Bonsegna che con la comparsa ha eccepito:
– che non vi è prova che il patto di stabilità per l’anno 2012 sarebbe stato sforato allorché fossero stati approvati i debiti fuori bilancio pretermessi,
– che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non è automatico ma è previsto solo in presenza degli elementi richiesti dall’art. 194 TUEL e nel ricorso introduttivo del giudizio non si dimostra la sussistenza di tali requisiti;
– l’incongruità della sanzione richiesta, commisurata a dieci volte l’indennità di carica, in quanto in qualità di presidente del Consiglio Comunale, il Tiene non ha predisposto la documentazione contabile né è intervenuto nella discussione in aula sfociata nel rinvio del riconoscimento dei debiti all’esercizio successivo;
– la sua condotta, limitata all’aver espresso voto favorevole al rinvio, può reputarsi caratterizzata al più da colpa grave.
In base alle esposte deduzioni difensive il convenuto Tiene ha chiesto, previo accertamento della circostanza che il patto di stabilità è stato pienamente rispettato dal Comune di Nardò, di rigettare la richiesta di applicazione della sanzione ed in via subordinata di ridurre al minimo l’importo della stessa.
I convenuti Castrignanò Maria Iosè e Leopizzi Vincenzo si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi che in data 9.1.2018 ha depositato distinte memorie di contenuto per la maggior parte identico.
Con tali atti ha dedotto per entrambi i convenuti:
– la mancata prova da parte della Procura regionale della fattispecie di danno in quanto la delibera della Sezione del Controllo traccia solo una possibile similitudine tra le operazioni di rinvio effettuate nel 2011 e quelle del 2012 ritenendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l’intervento del consigliere comunale nel corso della seduta consigliare del 14.12.2012, richiamato dalla Procura regionale, ha carattere politico e comunque si limita a ricordare lo sforamento del patto di stabilità per l’anno 2011,
▪ la cd. relazione fidefacente a firma dell’attuale dirigente del servizio finanziario, dr. Falco (già autore della certificazione del rispetto del patto per l’anno 2011, non sottoscritta dal collegio dei revisori), è errata sotto più profili:
▪ si basa esclusivamente su di un elenco di delibere rinviate senza alcun’altra informazione contabile e perciò si limita a ripetere dati già noti alla Sezione di controllo che li aveva ritenuti insufficienti in mancanza di approfondimenti istruttori,
▪ non contiene l’elencazione di tutti gli impegni di spesa relativi alle proposte di deliberazioni portate all’approvazione del C.C. nella seduta del 14.12.2012 e poi rinviate, né la distinzione di tali impegni tra spese corrente e spese per investimenti, né la verifica se il totale degli impegni assunti per spese correnti con le delibere poi rinviate (seppure risultasse pari all’importo di €. 898.052,28 indicato dal dr. Falco) fosse comunque confluito nel titolo I del certificato del PSI,
▪ i risultati del PSI sono quelli indicati nell’attestazione circa il monitoraggio semestrale tra le cui spese di parte corrente è confluito anche l’importo complessivo di €. 384.904,73 riguardante i debiti indicati nelle proposte di delibere da 191 a 197 del 2012, il cui rinvio non è considerato nella relazione del dr. Falco,
▪ in tale relazione vengono peraltro sommati gli importi per spese correnti con quelli per spese di investimento senza considerare che queste ultime rilevano ai fini della certificazione del patto solo al momento del pagamento
– l’insussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave dei convenuti e della relativa prova: essi non avevano il potere di impedire al Consiglio la decisione di rinvio ed avevano invece fattivamente operato per l’emersione dei debiti fuori bilancio, per la loro contabilizzazione e per la predisposizione delle proposte deliberative portate in consiglio e corredate da impegni di spesa.
In base alle deduzioni sopra sintetizzate il difensore dei convenuti ha chiesto di dichiarare inammissibile ed infondata la domanda risarcitoria svolta dalla Procura regionale; in via gradata ha chiesto di imputare ai convenuti (anche in considerazione del ridotto apporto causale del Leopizzi quale segretario generale preposto alla direzione dell’area economico-finanziaria senza il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva e della dott.sa Castrignanò quale consulente del primo) il minimo addebito in ragione delle condotte omissive di terzi e comunque di esercitare il potere riduttivo in considerazione delle esimenti del caso. In via istruttoria ha chiesto di acquisire, ove necessario, una pronuncia di accertamento da parte della sezione regionale di controllo in ordine all’effettivo rispetto del Patto di stabilità 2012 ovvero, in ulteriore subordine, una CTU contabile.
In data 25.1.2018 la Procura regionale ha prodotto in giudizio il conto del bilancio per l’esercizio 2012, l’elenco degli impegni assunti nel corso di esercizio sui capitoli nn. 11395 e 29135, l’elenco degli impegni portati in economia a fine anno sui predetti capitoli di bilancio ed un prospetto contabile con cui si indicano per le proposte di delibere rinviate nella seduta del Consiglio Comunale del 14.12.2012 (sia quelle indicate nel ricorso della Procura regionale che le altre oggetto di rinvio) gli impegni cancellati e le conseguenti economie.
Da tale ultimo prospetto emerge che a fronte di tutte le proposte di delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio rinviate durante la seduta del 14.12.2012 sono stati cancellati impegni dal titolo I di bilancio per un ammontare di € 319.558,60 e dal titolo II per l’ammontare di €. 531.568,72 per un importo complessivo di €. 851.127.32; somma superiore a quella risultante dal rispetto del PSI 2012, come da certificato ministeriale (€. 691.000) e come anche calcolato dal collegio dei revisori (€. 819.000).
In data 12.2.2018 il difensore dei convenuti Castrignanò e Leopizzi ha depositato una perizia contabile a firma della dott.ssa Maria Palazzo secondo cui anche nel caso in cui le proposte di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio indicate nel ricorso della Procura regionale non fossero state rinviate nella seduta del Consiglio Comunale del 14.12.2012 l’obiettivo annuale del saldo finanziario sarebbe stato comunque rispettato per €. 86.000: in base alle rateizzazioni concordate con i creditori tali debiti avrebbero inciso sull’esercizio 2012 per €. 98.284,11 sulla spesa corrente e per €. 506.568,92 sulla spesa in conto capitale per un ammontare complessivo di €. 604.853.03. Secondo il consulente di parte gli impegni indicati nelle proposte di delibere nn. 185, 198, 199, 200, 203, 204, 205 e 219 non erano stati cancellati e pertanto l’importo totale di €. 48.324,76, allocato al Titolo I della spesa, era rimasto contabilizzato nel rendiconto 2012.
Nella camera di Consiglio del 13 febbraio 2018, in adesione all’istanza del requirente contabile, finalizzata all’approfondito esame della perizia a firma della dott.ssa Palazzo, trasmessa il giorno precedente, la discussione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 marzo 2018.
In data 27.2.2018 la Procura regionale ha depositato una nota a firma dell’attuale dirigente dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Nardò, dr. Falco, che contiene controdeduzioni alla perizia della dott. Palazzo: si rileva che in tale elaborato peritale tra gli impegni cancellati del Titolo I non si comprendono anche quelli relativi alle proposte di delibere nn. 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197 per un totale di €. 258mila ca ed ancora che tra gli impegni del Titolo II cancellati in sede di rendiconto non si annovera quello di €. 25mila riferito alla proposta di delibera n. 183. Tenendo conto di tali importi il predetto dirigente dr. Falco ricalcola il totale delle spese finali nette nell’importo di €. 27.159.000 che sottratte alle entrate finali nette di €. 27.963.000 danno un saldo finanziario attivo di €. 804.000, inferiore comunque all’obiettivo programmato di €. 953.000. In tale elaborato è stato anche calcolato il saldo finanziario tenendo conto delle entrate finali nette (€. 28.044.000) e spese finali nette (€. 26.271.000) accertate dai revisori in sede di rendiconto: sommando a queste ultime la somma di €. 855.000 quali ulteriori spese derivanti dalle proposte di delibere rinviate, si giunge all’importo di €. 918.000 (€. 28.044.000 – 26.271.000 – 855.000), comunque inferiore all’obiettivo di saldo 2012, fissato nell’importo di €. 953.000.
In data 19 marzo 2018 il difensore dei convenuti Leopizzi e Castrignanò ha prodotto in giudizio una integrazione di perizia a firma della dott.ssa Palazzo con cui si replica alle controdeduzioni del dr. Falco osservando che:
– gli impegni relativi alle proposte di delibere nn. 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197 non erano stati considerati nell’elaborato peritale in quanto tali proposte non erano menzionate nel ricorso della Procura come elementi cui riferire lo sforamento del patto di stabilità 2012 e che in ogni caso dall’esame delle delibere del 13 e 27 dicembre 2013, di riconoscimento di tali debiti tutti relativi a parcelle di avvocati, emerge che gli importi risultano notevolmente ridotti con un risparmio dell’ente di €. 175.865,10 pari a circa il 39% del totale;
– nella perizia, in relazione alla delibera n. 183, era stato correttamente calcolato l’importo di €. 42.557,69 come quota parte del debito da pagare nel 2012 tenuto conto della disponibilità manifestata dalla ditta al pagamento nell’anno successivo dell’importo ulteriore di €. 25.000 indicato dal dr. Falco;
– alle spese finali nette rilevate dai revisori in sede di rendiconto deve essere aggiunto l’importo di €. 815.000 e non quello di 855.000 indicato nelle controdeduzioni del dr. Falco e pertanto il saldo finanziario conseguito è pari ad €. 958.000, comunque superiore all’obiettivo programmato di €. 935.000 (recte 953.000).
Nella Camera di consiglio del 20 marzo 2018, il Pubblico Ministero, nell’illustrare nel dettaglio le contestazioni formulate nel ricorso introduttivo, ha ribadito la tesi accusatoria della condotta elusiva del patto di stabilità interno da parte dei convenuti. L’avv. Marcello Risi e l’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi hanno illustrato le eccezioni difensive ed hanno sottolineato che anche tenendo conto dell’onere finanziario derivante dai debiti fuori bilancio, il cui riconoscimento è stato oggetto di rinvio nella seduta consiliare del 14.12.2012, il patto di stabilità interno sarebbe stato comunque rispettato e pertanto alcuna condotta elusiva può essere imputata ai rispettivi assistiti. Evidenziando, inoltre, che la contestazione della Procura regionale riguarda solo alcune delle proposte di deliberazioni rinviate nella predetta seduta, hanno insistito per il rigetto della domanda attorea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la Procura regionale ha chiesto la condanna di amministratori e funzionari del Comune di Nardò al pagamento delle sanzioni previste dall’art. 31, co. 31, della Legge 183/2011 a mente del quale “Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali”.
Secondo l’impostazione accusatoria il Comune di Nardò per l’anno 2012 ha rispettato il patto di stabilità interno mediante condotte elusive contestate ai convenuti, identificate nella mancata approvazione nella seduta consiliare del 14.12.2012 di alcune proposte di deliberazione concernenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio (n.181,182,183,184,185, 186, 187, 190, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 213, 219), operazione già posta in essere nel 2011 e che avrebbe condotto alla mancata sottoscrizione della certificazione circa il rispetto del patto per l’anno 2011 da parte dei revisori dei conti.
2. Preliminarmente deve disattendersi la deduzione difensiva dei convenuti costituiti (ad eccezione di Tiene, Leopizzi e Castrignanò) secondo cui la disposizione che prevede la sanzione di che trattasi sarebbe stata abrogata.
Invero l’art. 1, comma 707, della L. 28/12/2015, n. 208, pur prevedendo che a decorrere dall’anno 2016 cessa di avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183, ha comunque lasciato ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31.
La cessazione dell’applicazione delle disposizioni sul patto di stabilità interna degli enti locali è dovuta, peraltro, all’introduzione di una diversa disciplina prevista dai commi 709 e segg. del menzionato art. 1 della legge n. 208/2015 ove, ai fini del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica, si impone agli stessi di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Per completezza deve essere anche evidenziato che l’art. 1, co. 727, della L. 208/2105, prevede, in continuità con quanto previsto dall’abrogato art. 31, co. 31 della legge 182/2011, per l’ipotesi in cui il rispetto delle regole della nuova disciplina venga artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, la irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti a carico degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette e del responsabile amministrativo individuato dalla stessa sezione giurisdizionale.
3. Ciò premesso circa la persistente vigenza della norma sanzionatrice in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali per l’anno 2012, occorre brevemente ricordare che la relativa disciplina recata dall’art. 31 della legge 183/2011 si incentra sul necessario rispetto da parte degli enti locali di un obiettivo (individuato secondo i criteri previsti dal comma 2) del saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista (costituito cioè per l’anno 2012, a mente del comma 3 nella formulazione vigente in tale periodo, dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo).
L’esame circa il rispetto del Patto di stabilità interno nella prospettiva dell’irrogazione delle sanzioni previste per il caso di artificioso conseguimento dell’obiettivo del saldo programmato deve necessariamente ancorarsi ai dati rivenienti dai certificati di consuntivo.
Infatti, come si è visto, la disposizione di cui al comma 3 considera ai fini del calcolo del saldo finanziario i dati desunti da tali certificati e la rilevanza esclusiva degli stessi viene confermata anche nel successivo comma 20 che pur disponendo l’invio entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria stabilisce comunque che tale certificazione possa essere rettificata entro quindici giorni dall’approvazione del conto consuntivo.
Con riguardo al caso di specie il saldo finanziario programmato in base ai criteri normativi per il Comune di Nardò era fissato per l’anno 2012 in 953 mila euro.
Secondo quello che emerge da quanto riportato nelle controdeduzioni rassegnate dall’attuale dirigente dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Nardò, dr. Falco, confermato dalla consulente di parte, dott.ssa Palazzo (nella integrazione di perizia), i revisori dei conti a seguito dell’approvazione del conto del bilancio per l’esercizio del 2012 hanno determinato nell’importo di €. 28.044 (espresso in migliaia) le Entrate Finali Nette da prendere in considerazione ai fini del patto di stabilità interno e nell’importo di €. 26.271 le Spese Finali Nette. Tali importi appaiono, infatti, coerenti con quelli riportati nel conto del bilancio 2012 prodotto in giudizio dalla Procura regionale con la nota di deposito n. 3 del 25.1.2018.
Da tali risultanze del conto consuntivo discende che il Comune di Nardò ha registrato, a conclusione della gestione dell’anno 2012, un saldo finanziario positivo di €. 1.773 (espresso in migliaia), superiore di €. 820 rispetto a quello programmato di €. 953.
4. Al fine di vagliare la richiesta di irrogazione delle sanzioni avanzata dalla Procura regionale occorre pertanto verificare, preliminarmente, se il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (di cui alle proposte di delibere il cui rinvio è stato disposto nella seduta consiliare del 14.12.2012) avrebbe comportato una riduzione del saldo finanziario positivo tale da portarlo ad un importo inferiore a quello del saldo programmato.
Infatti, nell’ipotesi in cui la somma degli impegni per le spese di parte corrente e dei pagamenti per le spese in conto capitale nel 2012, conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio rinviati, fosse inferiore ad €. 820.000 alcuno sforamento del patto si sarebbe comunque verificato e cadrebbe di conseguenza ogni ipotizzata condotta elusiva.
Ebbene prendendo a riferimento il prospetto allegato alla nota di controdeduzioni del dirigente del Comune di Nardò, dr. Falco (prodotta in giudizio con la nota di deposito n. 5 del 26.2.2018), emerge che sarebbero state rinviate spese di parte corrente per €. 356.483,36 e di parte capitale per €. 531.568,92 per un totale di €. 888.052,28 da cui andrebbero sottratti €. 32.778,57 riferiti ad impegni del Titolo I mantenuti nel conto del bilancio nonostante il rinvio delle relative delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio: in definitiva, secondo l’attuale dirigente del Comune di Nardò le delibere rinviate avrebbero inciso sul saldo finanziario calcolato ai fini del patto di stabilità interno per €. 855 (in migliaia), importo quindi superiore a quello di €. 820 sopra indicato costituito dalla differenza tra il saldo accertato dai revisori in sede di conto consuntivo ed il saldo programmato per l’anno 2012.
In disparte la circostanza che il citato prospetto redatto dal dirigente dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Nardò considera tutte le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio rinviate nella seduta del 14.12.2012 e non solo quelle citate distintamente nel ricorso del requirente contabile, lo stesso è comunque erroneo ed inattendibile.
Esso, per la parte concernente le spese correnti non tiene conto che anche l’impegno di spesa (n. 2240 del Titolo I) riferito alla proposta n. 219 (€. 4.146,19) è stato mantenuto nel conto consuntivo: ciò emerge chiaramente dagli elenchi degli impegni ed economie anno 2012 (all. n. 1 alla nota di deposito n. 3 del 25.1.2018) e lo stesso dirigente, nel prospetto allegato a tali elenchi, aveva specificato che tale impegno era stato eliminato solo con il rendiconto 2013.
Anche nella parte riguardante le spese in conto capitale (Titolo II della spesa) il citato prospetto ha erroneamente indicato alcuni importi, rilevanti ai fini del saldo finanziario:
– l’importo di €. 135.828,99 relativo alla proposta n. 184 non va, infatti, considerato per intero ma soltanto nei limiti del 65% (€. 82.288,85) in quanto dalla lettura dell’atto emerge che la ditta creditrice aveva accettato il pagamento del restante 45% (€. 61.123,04) nel 2013,
– l’importo di €. 25.000 riferito alla delibera n. 183 e l’importo di €. 18.955,92 riferito alla delibera n. 213 non possono essere presi in considerazione in quanto dalla lettura delle relative proposte emerge che anche in questo caso il creditore si era già dichiarato disponibile a ricevere il pagamento nel 2013.
Come si è detto le spese in conto capitale incidono sul saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno solo nella misura in cui siano stati effettuati i relativi pagamenti: pertanto gli impegni di spesa indicati nelle proposte nn. 183, 184 e 213 appena indicate non rilevano in presenza di attestazioni negli stessi atti circa il fatto che, con il consenso dei rispettivi creditori, in un caso, il pagamento sarebbe avvenuto solo parzialmente nel 2012 e negli altri due sarebbe stato eseguito nell’anno successivo.
Alla luce di quanto appena evidenziato emerge che il rinvio disposto nella seduta consiliare del 14.12.2012 delle proposte di delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio (tutte, non solo quelle indicate dalla Procura regionale nel ricorso) ha avuto incidenza sul saldo finanziario, rilevante ai fini del patto di stabilità 2012, non per €. 855.273,71, come erroneamente riportato dal dr. Falco, bensì per €. 746.047,85 (€. 855.273,71 – €. 4.146,90 – €. 61.123,04 – €. 25.000,00 – €. 18.955,92).
Considerato, quindi, che il saldo finanziario calcolato in sede di rendiconto, come si è vito, era superiore di €. 820.000,00 (€. 820 in migliaia) rispetto al saldo programmato, deve concludersi che anche se nella predetta seduta consiliare fossero state approvate tutte le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio tale operazione avrebbe inciso ai fini del saldo finanziario per altri €. 746.047,85 (€. 746 in migliaia) e che quindi sarebbe stato comunque rispettato il saldo finanziario programmato per €. 74 (espressi in migliaia).
Venendo meno il presupposto di fatto su cui si basa l’assunto accusatorio della Procura regionale è irrilevante soffermarsi sull’elemento psicologico dei soggetti convenuti dovendo costoro essere mandati esenti dalla sanzione richiesta non potendosi configurare a loro carico alcun intento di elusione del patto di stabilità per l’anno 2012.
5. Infine, reputa questo giudice che l’accertata insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione di che trattasi sia equiparabile, quanto alla disciplina della regolazione delle spese processuali, all’ipotesi dell’esclusione di responsabilità amministrativa prevista dall’art. 31, co. 2, del codice di giustizia contabile e che pertanto occorra liquidare per ciascun convenuto l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa da porre a carico del Comune di Nardò.
A tal fine deve farsi riferimento al Regolamento adottato con D.M. 10/03/2014, n. 55, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La liquidazione è effettuata con riferimento al valore medio corrispondente a quello previsto per lo scaglione di riferimento tenendo conto dei Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, indicati nell’art. 4 del citato D.M. 10/03/2014, n. 55.
P. Q. M.
Il Giudice designato
respinge
la domanda formulata dall’organo requirente di irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, co. 31 della legge 183/2011 nei confronti dei signori Risi Marcello, Losavio Pietropaolo, Calabrese Salvatore, Tiene Antonio, Luci Rocco Antonio, Piccione Daniele, Gaballo Gianni G., Parisi Daniele, Cavallo Antonio, My Tommaso Roberto, Vaglio Sergio, Frassanito Andrea, Muci Michele, Coppola Maria Antonietta, Castrignanò Maria Jose, Leopizzi Giuseppe.
Liquida le spese processuali a favore dei convenuti, costituiti in giudizio, nella seguente misura:
– per il convenuto Tiene Antonio, difeso dall’avv. Giuseppe Bonsegna, €. 1.500,
– per i convenuti Risi Marcello, Calabrese Salvatore, Piccione Daniele, Gaballo Gianni Giuseppe, Cavallo Antonio, My Tommaso Roberto, Muci Michele e Coppola Mariantonietta, tutti difesi dagli avv.ti Risi Marcello e Germano Scarafiocca, complessivamente €. 4.000,
– per i convenuti Frassanito Andrea, Parisi Daniele e Vaglio Sergio, difesi dagli avv. Frassanito Andrea e Marcello Risi, complessivamente €. 2.000,
– per i convenuti Leopizzi Giuseppe e Castrignanò Maria Jose, difesi dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, complessivamente €. 3.500.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 20 marzo 2018.
Il Giudice Designato
f.to Pasquale Daddabbo
Depositata in segreteria il 24/04/2018

 

 Segui NardoNews24 anche su Whatsapp e Telegram

Ti potrebbe interessare

KICKBOXING. LA REIKI SALENTO NARDÒ SUL PODIO DELLA COPPA DEL MONDO WAKO

0
Tra tutte le innumerevoli discipline sportive praticate nella nostra città la Kickboxing dimostra una grande...

“NESSUNO MI VUOLE E NE VADO FIERA”. UN LIBRO PER LE DONNE, MA CHE DOVREBBERO LEGGERE TANTI UOMINI

0
Lei si chiama Maria Teresa Giaffreda, vive a Parabita, una laurea in Comunicazione e Giornalismo,...

CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI: 2 STUDENTI DEL POLO 2 DI NARDÒ ALLA FINALE NAZIONALE DI MILANO

0
Anche quest’anno gli alunni della Scuola Secondaria dell’I.C. Polo 2 di Nardò  hanno  preso parte...

Seguici sui nostri canali

9,002FansMi piace
- Advertisement -spot_imgspot_img

Articoli recenti